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Roma, 28 agosto 2017
Circolare n. 138/2017
Oggetto: Ferrobonus – Fino al 2 ottobre
aperti i termini per presentare le domande – DM 14.7.2017, n.125 su G.U. n.190
del 16.8.2017 – D.D. prot.n.89 del 17 agosto 2017 pubblicato sul sito del MIT.
E’
stato finalmente pubblicato il Regolamento sul Ferrobonus e il decreto con i
modelli per la presentazione delle istanze. I termini per chiedere il beneficio
restano aperti fino al 2 ottobre prossimo.
Si
rammenta che il beneficio può essere usufruito dalle imprese (società di
capitali e cooperative nazionali, comunitarie, nonché svizzere, norvegesi,
islandesi e del Liechtenstein) che commissionano treni completi a imprese
ferroviarie per servizi di trasporto intermodale e trasbordato (a seconda che
il passaggio dal veicolo stradale a quello ferroviario avvenga rispettivamente
senza rottura o con rottura di carico), nonché dagli MTO, ossia gli operatori
che concludono il contratto di trasporto multimodale per proprio conto
assumendo la responsabilità dell’esecuzione.
Il
beneficio consiste in un incentivo fino a 2,50 euro per treno/km e può essere
richiesto a condizione di impegnarsi per un periodo di quattro anni durante i
quali per i primi 12 mesi occorre mantenere un volume di traffico intermodale o
trasbordato effettuato in Italia non inferiore alla media di quello effettuato
nel triennio 2012-2014; per i successivi 12 mesi il volume di traffico deve
aumentare e deve essere mantenuto per gli ulteriori 24 mesi.
Il
traffico utile ai fini del suddetto calcolo è dato dai treni con percorrenza
complessiva pari e superiore a 150 km; fanno eccezione i servizi di trasporto
ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto che valgono
anche se le tratte sono inferiori ai 150 km. Il valore unitario del contributo
per treno/km può essere definito anche in funzione della lunghezza del percorso
dei singoli treni completi commissionati. Il diritto al contributo dovrà essere
comprovato con i contratti conclusi con le imprese ferroviarie.
Gli
MTO sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti una riduzione del corrispettivo
almeno pari al 50 per cento dell’ammontare dei contributi percepiti.
Per
accedere ai contributi le imprese devono presentare la domanda via PEC al
Ministero specificando nell’oggetto l’apposita dicitura “contributo decreto
ferrobonus” e utilizzando i modelli redatti dal Ministero. Le domande hanno
validità per due annualità di incentivazione decorrenti dal 31 agosto 2017
(data di entrata in vigore del Regolamento).
L’istruttoria
delle domande e la gestione dei contributi sarà effettuata da RAM, la società
di servizi del MIT. L’ammissione al contributo sarà notificata via PEC agli
interessati. Il contributo sarà quantificato annualmente tenendo conto degli
impegni di spesa di ciascun anno e verrà erogato compatibilmente con la
disponibilità di cassa. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti,
verranno operate riduzioni in proporzione dell’ammontare spettante a ciascun
beneficiario.
Si
rammenta che lo stanziamento a favore del Ferrobonus per il 2017 è pari a 19,2
milioni di euro (lo stanziamento di 20 milioni di euro previsto dalla Legge
n.208/2015 è stato ridotto di 823.105 euro dalla L.96/2017) e a ulteriori 20
milioni di euro per il 2018.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 7/2016
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Codirettore |
Allegati due: |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.190 del 16.8.2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 luglio 2017, n.
125
Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare
l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di
trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodi
logistici e portuali in Italia;
Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta legge, che prevede
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per
l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le
procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e
648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il
taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari a 20
milioni di euro;
Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto
che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici
indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le
risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata
«ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad
euro 823.015;
Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 recante
«Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese
ferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n. 98 lettera
b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni, ossia
gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso la
rotaia in quanto modalita' che genera minori costi esterni rispetto
ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma;
Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la
Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.44627 -
Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario, previa
notifica effettuata dal Ministero per via elettronica in data 22
giugno 2016;
Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e
delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28
marzo 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete Autostrade Mediterranee
S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione
operativa e monitoraggio dell'intervento;
c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unita'
di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o piu'
modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi
di scambio modale;
d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano
la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte
per ferrovia, con rottura di carico;
e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la separazione,
il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli
interporti;
f) interporto: complesso organico di strutture e servizi
integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse
modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con
porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione;
g) imprese utenti di servizi ferroviari: imprese, cosi' come
definite dall'articolo 2082 del codice civile, che commissionano
treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi
ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato;
h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che conclude
un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce
come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti
alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la
responsabilita' dell'esecuzione del contratto;
i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata
titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di
servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne
garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono
la sola trazione;
l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua capacita'
di prestazioni da un unico cliente.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i
criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi di
trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in
partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere
il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati
ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre
significativamente le esternalita' negative e le emissioni
inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una
quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di
trasporto maggiormente sostenibili.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di assegnazione
dei contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del
2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minori
risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato
articolo 1, comma 645.
3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorse
derivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalita' di cui
all'articolo 2 del presente regolamento da parte delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di
intese operative con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' in caso di ulteriori
stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o
trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al
presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo
restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i
cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei
monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono
svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini
previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore.
2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto accordo di servizio,
sono quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai
suddetti incentivi;
b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed ai beneficiari;
c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,
ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali
incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite
dalla Direzione generale competente.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma
1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di
cui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno specifico
preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle
giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili,
debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo
gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili
all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione
redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse
primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente
regolamento le imprese, con sede nell'ambito dello Spazio Economico
Europeo, di cui all'articolo 1, lettere g) ed h), costituite in forma
di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente
regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro
delle imprese o enti equivalenti;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il
fallimento, l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa o a liquidazione, scioglimento della societa', o
concordato preventivo senza continuita' aziendale o di piano di
ristrutturazione dei debiti;
d) possedere una situazione di regolarita' contributiva e di
regolarita' fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli
obblighi contributivi;
f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e
antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231;
g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la
concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali
e' stata gia' disposta la restituzione;
i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a
quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di
presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di
presentazione della domanda di ammissione al contributo.
4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a i),
costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed
eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo
14.
5. Le imprese richiedenti il contributo sono obbligate, altresi',
ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in
particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra
imprese e sicurezza.
6. Le imprese soggette ad influenza dominante da parte di
un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile
separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione, pena
la non ammissibilita' al contributo.
Art. 6
Oggetto e destinazione dell'incentivo
1. L'incentivo e' rivolto alle imprese utenti di servizi di
trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del
trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in
regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:
a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico
ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*km
percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del
volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;
b) a incrementare, per successivi periodi di dodici mesi
consecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla media
del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;
c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro mesi, il volume di
traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di
erogazione del contributo.
2. L'importo massimo del contributo per treno*km in ogni caso non
puo' superare 2,50 euro per treno*km. Tale misura base puo' essere
adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 3,
commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura e' disposto
con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', su conforme parere del Ministero dell'economia e
finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 12.
3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano
i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione
dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un
porto e un interporto.
4. Il valore unitario del contributo per treno*km puo' essere
definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli
treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto
incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica e'
limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la
continuita' operativa del percorso su ferrovia.
Art. 7
Attribuzione dei contributi
1. All'impresa e' riconosciuto un contributo in ragione dei
treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata
in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50
per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Il
Ministero procedera' a comunicare, entro quarantacinque giorni
decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda
e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita'
dell'impresa al contributo.
2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del
triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di
contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di
trasporto intermodale trasbordato con treni completi.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che,
a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano
rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, ai soli fini del
raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea
documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non
realizzati per cause non imputabili all'impresa. Ai fini della
quantificazione del contributo, non si considerano i treni con
percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione dei
servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto
ed un interporto.
4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto
combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che
hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione
del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei
contributi percepiti.
Art. 8
Modalita' di determinazione dei contributi
1. Il contributo per treno*chilometro, attribuibile ai sensi
dell'articolo 7, e' quantificato fino alla concorrenza massima
prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato
compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle
norme di contabilita' pubblica. Qualora, in funzione dei servizi
ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono
sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in
proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, statali,
regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino alla concorrenza
del limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 12.
Art. 9
Procedura di accesso
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla
base di una istruttoria condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di
accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione
delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottare entro quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
regolamento, pubblicato nei siti web istituzionali del soggetto
gestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principi
di trasparenza e accessibilita' di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
3. Per accedere ai contributi, le imprese devono presentare
l'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e
l'intermodalita', Via Caraci, 36 - 00157 Roma, specificando con
apposita dicitura nell'oggetto «contributo decreto ferrobonus».
4. Le istanze devono pervenire al Ministero via PEC al seguente
indirizzo di posta elettronica:
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it, entro e non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
provvedimento dirigenziale di cui al comma 2.
5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite istruzioni
operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.
Art. 10
Istruttoria delle domande e quantificazione
del contributo
1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini
e con le modalita' previste dal provvedimento di cui all'articolo 9,
si procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione.
2. L'ammissione al contributo e' notificata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti via posta elettronica certificata,
all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria
effettuata dal soggetto gestore; in caso di esito negativo delle
attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazione
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il contributo e' quantificato, annualmente, a consuntivo del
periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalita'
di cui all'articolo 13; i contributi sono erogati secondo quanto
disposto dall'articolo 8.
4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite
accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicita'
dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei
treni*km.
Art. 11
Termini e modalita' del ribaltamento del contributo
1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini
del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela,
sono tenuti a verificare la regolarita' dell'imprese di autotrasporto
di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli
Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle
imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il
calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, e' effettuato dopo la verifica di cui al
presente comma.
2. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del
contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sotto
forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi
prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta
giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi
trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo
9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per
ciascun cliente.
Art. 12
Cumulo dell'incentivo
1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica,
europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione
complessiva non puo' eccedere:
a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del
trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri
sottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra;
b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del
differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e
quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita' negative per
unita' di massa di merce trasportata.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai
beneficiari e della relativa documentazione, e' tenuto a verificare,
per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il
rispetto dei limiti indicati nel comma 1.
Art. 13
Rendicontazione e monitoraggio
1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6,
comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla
scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa deve far
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 4:
a) il riepilogo dei treni*chilometro effettuati dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del
primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e
contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della
liquidazione del contributo (origine, destinazione, estremi lettera
di vettura, chilometraggio), corredato delle dichiarazioni rese ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante
dell'impresa e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha
effettuato i servizi, attestanti la veridicita' dei dati ivi
riportati;
b) copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per
servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi
relativi ai trasporti effettuati.
2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei singoli periodi
di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo
6 e sulla base dei treni*chilometro effettivamente realizzati nel
periodo incentivato.
3. L'Amministrazione da' comunicazione ai singoli interessati in
ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite
posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti,
secondo la disponibilita' di cassa.
4. Ai fini del monitoraggio, di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dalla
scadenza dell'ultimo periodo incentivato, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, anche tramite accesso diretto
all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di
traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di
erogazione del contributo.
5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 4, entro sessanta giorni dal termine di
scadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi alla scadenza
dell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e per
due periodi consecutivi:
a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodici
mesi soggetto a monitoraggio;
b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini del
monitoraggio.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il
tramite soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria,
gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formato
elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il
monitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo.
Art. 14
Recupero dei contributi
1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcun
periodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integrale
del contributo eventualmente gia' percepito.
2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste
dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione
del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche'
al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della
quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo
11.
3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento
all'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro mesi successivi
al triennio di incentivazione il volume di traffico ferroviario
raggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede
ad un recupero dei contributi erogati per l'intero periodo di
incentivazione, in misura pari alla percentuale di riduzione di
traffico riscontrata in sede di verifica.
4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 15
Controlli
1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine
alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni
prodotte dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale
fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' acquisire
informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche'
effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso
diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie
e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione
inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai fini di
verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,
sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle
imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
Art. 16
Norme finali
1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento e'
consentito alle imprese aventi sede legale in Italia e negli altri
Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocita',
anche alle imprese aventi sede in Svizzera.
2. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai
sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in
lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua
italiana.
3. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato
elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto, secondo
i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base
annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate
con il presente decreto.
Art. 17
Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria
1. Il presente regolamento e' inviato ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 14 luglio 2017
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare,
registro n. 1, foglio n. 3345