Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 28 agosto 2017

 

Circolare n. 138/2017

 

Oggetto: Ferrobonus – Fino al 2 ottobre aperti i termini per presentare le domande – DM 14.7.2017, n.125 su G.U. n.190 del 16.8.2017 – D.D. prot.n.89 del 17 agosto 2017 pubblicato sul sito del MIT.

 

E’ stato finalmente pubblicato il Regolamento sul Ferrobonus e il decreto con i modelli per la presentazione delle istanze. I termini per chiedere il beneficio restano aperti fino al 2 ottobre prossimo.

 

Si rammenta che il beneficio può essere usufruito dalle imprese (società di capitali e cooperative nazionali, comunitarie, nonché svizzere, norvegesi, islandesi e del Liechtenstein) che commissionano treni completi a imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale e trasbordato (a seconda che il passaggio dal veicolo stradale a quello ferroviario avvenga rispettivamente senza rottura o con rottura di carico), nonché dagli MTO, ossia gli operatori che concludono il contratto di trasporto multimodale per proprio conto assumendo la responsabilità dell’esecuzione.

 

Il beneficio consiste in un incentivo fino a 2,50 euro per treno/km e può essere richiesto a condizione di impegnarsi per un periodo di quattro anni durante i quali per i primi 12 mesi occorre mantenere un volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato in Italia non inferiore alla media di quello effettuato nel triennio 2012-2014; per i successivi 12 mesi il volume di traffico deve aumentare e deve essere mantenuto per gli ulteriori 24 mesi.

 

Il traffico utile ai fini del suddetto calcolo è dato dai treni con percorrenza complessiva pari e superiore a 150 km; fanno eccezione i servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto che valgono anche se le tratte sono inferiori ai 150 km. Il valore unitario del contributo per treno/km può essere definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati. Il diritto al contributo dovrà essere comprovato con i contratti conclusi con le imprese ferroviarie.

 

Gli MTO sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell’ammontare dei contributi percepiti.

 

Per accedere ai contributi le imprese devono presentare la domanda via PEC al Ministero specificando nell’oggetto l’apposita dicitura “contributo decreto ferrobonus” e utilizzando i modelli redatti dal Ministero. Le domande hanno validità per due annualità di incentivazione decorrenti dal 31 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Regolamento).

 

L’istruttoria delle domande e la gestione dei contributi sarà effettuata da RAM, la società di servizi del MIT. L’ammissione al contributo sarà notificata via PEC agli interessati. Il contributo sarà quantificato annualmente tenendo conto degli impegni di spesa di ciascun anno e verrà erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, verranno operate riduzioni in proporzione dell’ammontare spettante a ciascun beneficiario.

 

Si rammenta che lo stanziamento a favore del Ferrobonus per il 2017 è pari a 19,2 milioni di euro (lo stanziamento di 20 milioni di euro previsto dalla Legge n.208/2015 è stato ridotto di 823.105 euro dalla L.96/2017) e a ulteriori 20 milioni di euro per il 2018.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 7/2016

Codirettore

Allegati due:
- DM 14.7.2017
- DD prot.n.89 del 17.8.82017

 

D/d

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G.U. n.190 del 16.8.2017

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 14 luglio 2017, n. 125 

Regolamento   recante   l'individuazione    dei    beneficiari,    la
commisurazione  degli  aiuti,  le  modalita'  e  le   procedure   per
l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
                           di concerto con 
             IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attributi
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e,  in  particolare
l'articolo  1,  comma  648,  che   autorizza   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi  di
trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in  partenza  da  nodi
logistici e portuali in Italia; 
  Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta  legge,  che  prevede
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento  per
l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le  modalita'  e  le
procedure per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi  647  e
648, previa notifica preventiva alla Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto l'articolo 15, comma 2,  lettera  a),  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  
dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il
taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari  a  20
milioni di euro; 
  Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che  ha  previsto
che,  ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi   programmatici
indicati nel documento di economia e  finanza  per  l'anno  2017,  le
risorse  finanziarie  stanziate  a  favore  della  misura  denominata
«ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari  ad
euro 823.015; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  2008/C  184/07  recante
«Linee  guida  comunitarie  per  gli  aiuti  di  Stato  alle  imprese
ferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n.  98  lettera
b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i  costi  esterni,  ossia
gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso  la
rotaia in quanto modalita' che genera minori costi  esterni  rispetto
ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma; 
  Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la
Commissione europea  ha  autorizzato  l'aiuto  di  Stato  SA.44627  -
Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario,  previa
notifica effettuata dal Ministero per  via  elettronica  in  data  22
giugno 2016; 
  Acquisito il preventivo  concerto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  28
marzo 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Ministero»:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti; 
    b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete  Autostrade  Mediterranee
S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria,  gestione
operativa e monitoraggio dell'intervento; 
    c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa  unita'
di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza  due  o  piu'
modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi
di scambio modale; 
    d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano
la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra  parte
per ferrovia, con rottura di carico; 
    e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la  separazione,
il  trasbordo  e  la  redistribuzione  delle   merci,   inclusi   gli
interporti; 
    f)  interporto:  complesso  organico  di  strutture   e   servizi
integrati  e  finalizzati  allo  scambio  di  merci  tra  le  diverse
modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno  scalo  ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni  completi  e  in  collegamento  con
porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione; 
    g) imprese utenti di  servizi  ferroviari:  imprese,  cosi'  come
definite dall'articolo 2082  del  codice  civile,  che  commissionano
treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi
ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato; 
    h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che conclude
un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che  non  agisce
come preposto o mandatario del mittente o  dei  vettori  partecipanti
alle  operazioni  di  trasporto   multimodale   e   che   assume   la
responsabilita' dell'esecuzione del contratto; 
    i) impresa ferroviaria:  qualsiasi  impresa  pubblica  o  privata
titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, la cui attivita' principale  consiste  nella  prestazione  di
servizi per il trasporto di merci o persone per  ferrovia  e  che  ne
garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono
la sola trazione; 
    l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua  capacita'
di prestazioni da un unico cliente. 
 
                               Art. 2 
                               Oggetto 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  i
criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi di
trasporto ferroviario  intermodale  e  trasbordato  in  arrivo  e  in
partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere
il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. 
  2. Gli interventi di cui al presente regolamento  sono  finalizzati
ad  incentivare  servizi   di   trasporto   in   grado   di   ridurre
significativamente  le   esternalita'   negative   e   le   emissioni
inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di  trasferire  una
quota del  trasporto  di  merci  su  strada  ad  altre  modalita'  di
trasporto maggiormente sostenibili. 
 
                               Art. 3 
                         Risorse finanziarie 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  assegnazione
dei contributi di cui all'articolo  1,  comma  648,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili. 
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645,  della  legge  n.  208  del
2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di  minori
risparmi rispetto alle stime di cui al  secondo  periodo  del  citato
articolo 1, comma 645. 
  3. Tali fondi possono  essere  incrementati  da  ulteriori  risorse
derivanti  dall'utilizzo  di  quota  parte  delle  risorse   di   cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalita'  di  cui
all'articolo 2 del presente regolamento  da  parte  delle  Regioni  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di
intese  operative  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12. 
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche'  in  caso  di  ulteriori
stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o
trasbordato, la durata  di  concessione  dei  contributi  di  cui  al
presente  regolamento  puo'  proseguire  oltre  l'anno  2018,   fermo
restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare  i
cinque anni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
regolamento. 
 
                               Art. 4 
                          Soggetto gestore 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli  di  cui  al  presente  regolamento  sono
svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini
previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore. 
  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto accordo di  servizio,
sono quelle di seguito elencate: 
    a) collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai
suddetti incentivi; 
    b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed ai beneficiari; 
    c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,
ivi comprese tutte le  attivita'  di  informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'; 
    d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali
incentivi; 
    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche  fornite
dalla Direzione generale competente. 
  3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal  comma
1 sono a carico delle risorse  di  cui  all'articolo  3,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento  di
cui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno  specifico
preventivo  che  tenga  conto,  per  il  personale  impiegato,  delle
giornate/uomo  impegnate  e  delle  relative   tariffe   applicabili,
debitamente  suddivise  nelle  componenti  di  costo  diretto,  costo
gestionale e costo aziendale, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 
  4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare  dell'interesse
primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulle  attivita'  tecniche  e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile. 
 
                               Art. 5 
                        Soggetti beneficiari 
  1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di   cui   al   presente
regolamento le imprese, con sede nell'ambito dello  Spazio  Economico
Europeo, di cui all'articolo 1, lettere g) ed h), costituite in forma
di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative. 
  2.  Ai  fini  dell'accesso  ai  contributi  di  cui   al   presente
regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro
delle imprese o enti equivalenti; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti  e  non
trovarsi, per quanto applicabile, in una  delle  situazioni  previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    c)  non  essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  quali  il
fallimento, l'amministrazione  straordinaria  o  liquidazione  coatta
amministrativa o  a  liquidazione,  scioglimento  della  societa',  o
concordato preventivo senza  continuita'  aziendale  o  di  piano  di
ristrutturazione dei debiti; 
    d) possedere una situazione  di  regolarita'  contributiva  e  di
regolarita' fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    e)  operare  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia   di
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli
obblighi contributivi; 
    f)  essere  in  regola  con  la  disciplina   antiriciclaggio   e
antiterrorismo di cui al decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231; 
    g)  non  trovarsi  nelle  condizioni  che   non   consentono   la
concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le  quali
e' stata gia' disposta la restituzione; 
    i)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione
europea. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e  2,  unitamente  a
quanto  prescritto  per  l'accesso   al   contributo   in   fase   di
presentazione dell'istanza,  deve  essere  dimostrato  alla  data  di
presentazione della domanda di ammissione al contributo. 
  4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da a)  a  i),
costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed
eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo
14. 
  5. Le imprese richiedenti il contributo sono  obbligate,  altresi',
ad  attenersi  alle  prescrizioni,  comunitarie   e   nazionali,   in
particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato,  concorrenza  tra
imprese e sicurezza. 
  6.  Le  imprese  soggette  ad  influenza  dominante  da  parte   di
un'impresa ferroviaria sono obbligate  a  tenere  evidenza  contabile
separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione,  pena
la non ammissibilita' al contributo. 
 
                               Art. 6 
                Oggetto e destinazione dell'incentivo 
  1. L'incentivo  e'  rivolto  alle  imprese  utenti  di  servizi  di
trasporto ferroviario  intermodale  o  trasbordato  e  operatori  del
trasporto combinato che commissionano  alle  imprese  ferroviarie  in
regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano: 
    a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti  dalla  data
di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di  traffico
ferroviario  intermodale  o  trasbordato,  in  termini  di   treni*km
percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media  del
volume  di  traffico  ferroviario  merci  intermodale  o  trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014; 
    b)  a  incrementare,  per  successivi  periodi  di  dodici   mesi
consecutivi, il volume di traffico ferroviario  rispetto  alla  media
del volume di traffico ferroviario merci  intermodale  o  trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014; 
    c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro  mesi,  il  volume  di
traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi  di
erogazione del contributo. 
  2. L'importo massimo del contributo per treno*km in ogni  caso  non
puo' superare 2,50 euro per treno*km. Tale misura  base  puo'  essere
adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui  all'articolo  3,
commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura  e'  disposto
con decreto del Direttore generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita', su conforme parere del  Ministero  dell'economia  e
finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 12. 
  3. Ai fini della quantificazione del contributo non si  considerano
i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad  eccezione
dei servizi di trasporto ferroviario intermodale  effettuati  tra  un
porto e un interporto. 
  4. Il valore unitario  del  contributo  per  treno*km  puo'  essere
definito anche in funzione della lunghezza del percorso  dei  singoli
treni completi  commissionati,  al  fine  di  ottimizzarne  l'effetto
incentivante della scelta intermodale. La trazione non  elettrica  e'
limitata  strettamente  a  tratti  di  raccordo  che  assicurano   la
continuita' operativa del percorso su ferrovia. 
 
                               Art. 7 
                     Attribuzione dei contributi 
  1.  All'impresa  e'  riconosciuto  un  contributo  in  ragione  dei
treni*chilometro effettuati nei dodici mesi  decorrenti  dall'entrata
in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di  euro  2,50
per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato.  Il
Ministero  procedera'  a  comunicare,  entro  quarantacinque   giorni
decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda
e sulla base  dei  soli  dati  in  essa  contenuti,  l'ammissibilita'
dell'impresa al contributo. 
  2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel  corso  del
triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici  mesi  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere  a)  e  b),  con  l'acquisizione  di
contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi  di
trasporto intermodale trasbordato con treni completi. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione  che,
a consuntivo  del  periodo  di  dodici  mesi  di  riferimento,  siano
rispettati i requisiti di  cui  all'articolo  6,  ai  soli  fini  del
raggiungimento di  tale  soglia  e  dietro  presentazione  di  idonea
documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non
realizzati per  cause  non  imputabili  all'impresa.  Ai  fini  della
quantificazione del  contributo,  non  si  considerano  i  treni  con
percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione  dei
servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un  porto
ed un interporto. 
  4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del  trasporto
combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri  clienti,  che
hanno usufruito di servizi di trasporto  ferroviario,  una  riduzione
del corrispettivo almeno pari al  50  per  cento  dell'ammontare  dei
contributi percepiti. 
 
                               Art. 8 
             Modalita' di determinazione dei contributi 
  1.  Il  contributo  per  treno*chilometro,  attribuibile  ai  sensi
dell'articolo  7,  e'  quantificato  fino  alla  concorrenza  massima
prevista per gli impegni di spesa per  ciascun  anno  ed  e'  erogato
compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel  rispetto  delle
norme di contabilita' pubblica.  Qualora,  in  funzione  dei  servizi
ammissibili  a  contributo,   le   risorse   disponibili   non   sono
sufficienti,  si  procede  alla  riduzione  di   dette   risorse   in
proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario. 
  2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori  risorse,  statali,
regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino  alla  concorrenza
del limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 12. 
 
                               Art. 9 
                        Procedura di accesso 
  1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi  sulla
base di una istruttoria condotta ai sensi della legge 7 agosto  1990,
n. 241. 
  2. L'apertura dei termini per la  presentazione  delle  domande  di
accesso ai contributi, unitamente al  modello  per  la  presentazione
delle domande, viene disposta dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  con  provvedimento  del  Direttore  generale  per  il
trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottare entro quindici
giorni  decorrenti  dalla  data   di   pubblicazione   del   presente
regolamento, pubblicato  nei  siti  web  istituzionali  del  soggetto
gestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principi
di trasparenza e accessibilita' di  cui  al  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
  3.  Per  accedere  ai  contributi,  le  imprese  devono  presentare
l'istanza  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale  -  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale  e
l'intermodalita', Via Caraci,  36  -  00157  Roma,  specificando  con
apposita dicitura nell'oggetto «contributo decreto ferrobonus». 
  4. Le istanze devono pervenire al Ministero  via  PEC  al  seguente
indirizzo             di              posta              elettronica:
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it,  entro  e  non   oltre
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento dirigenziale di cui al comma 2. 
  5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono  fornite  istruzioni
operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento. 
 
                               Art. 10 
             Istruttoria delle domande e quantificazione 
                           del contributo 
  1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini
e con le modalita' previste dal provvedimento di cui all'articolo  9,
si procede alla prima analisi documentale  nel  rispetto  dell'ordine
cronologico di presentazione. 
  2. L'ammissione al contributo e'  notificata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  via  posta  elettronica  certificata,
all'esito  della  comunicazione  delle  risultanze   dell'istruttoria
effettuata dal soggetto gestore; in  caso  di  esito  negativo  delle
attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata  previa  comunicazione
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Il contributo e' quantificato,  annualmente,  a  consuntivo  del
periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle  modalita'
di cui all'articolo 13; i  contributi  sono  erogati  secondo  quanto
disposto dall'articolo 8. 
  4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto  gestore,  anche  tramite
accesso  diretto  all'apposito  sistema   informativo   del   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,  verifica  la  veridicita'
dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei
treni*km. 
 
                               Art. 11 
         Termini e modalita' del ribaltamento del contributo 
  1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato,  ai  fini
del ribaltamento della quota di contributo spettante alla  clientela,
sono tenuti a verificare la regolarita' dell'imprese di autotrasporto
di  merci  per  conto  terzi  presso  il  Portale   dell'Albo   degli
Autotrasportatori. La quota  di  contributo  non  e'  ribaltata  alle
imprese che non risultino in regola a  seguito  delle  verifiche.  Il
calcolo  della  quota  spettante  ai   singoli   clienti   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 4, e' effettuato dopo la verifica  di  cui  al
presente comma. 
  2. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del
contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato,  sotto
forma  di  rimborso  diretto  o  di  sconto  per  successivi  servizi
prestati, a favore dei propri clienti  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dal ricevimento del contributo medesimo.  Entro  i  successivi
trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui  all'articolo
9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per
ciascun cliente. 
 
                               Art. 12 
                        Cumulo dell'incentivo 
  1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura  pubblica,
europei,  statali,  regionali  ed  enti  locali,   la   contribuzione
complessiva non puo' eccedere: 
    a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio  del
trasporto ferroviario su  scala  nazionale  comprensivo  degli  oneri
sottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra; 
    b)  per  ciascun  servizio  ferroviario,  il  50  per  cento  del
differenziale medio su base nazionale, fra il  trasporto  stradale  e
quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita'  negative  per
unita' di massa di merce trasportata. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi
del soggetto gestore, sulla base delle  rendicontazioni  fornite  dai
beneficiari e della relativa documentazione, e' tenuto a  verificare,
per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il
rispetto dei limiti indicati nel comma 1. 
 
                               Art. 13 
                   Rendicontazione e monitoraggio 
  1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6,
comma 1, lettere a) e b), entro e non  oltre  sessanta  giorni  dalla
scadenza di  ciascun  periodo  di  riferimento,  l'impresa  deve  far
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 4: 
    a) il riepilogo dei treni*chilometro  effettuati  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento  fino  alla  scadenza  del
primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico  e
contenente  gli  elementi  utili  ai  fini  del   calcolo   e   della
liquidazione del contributo (origine, destinazione,  estremi  lettera
di vettura, chilometraggio), corredato delle  dichiarazioni  rese  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  sottoscritte  dal  legale   rappresentante
dell'impresa e dal rappresentante  dell'impresa  ferroviaria  che  ha
effettuato  i  servizi,  attestanti  la  veridicita'  dei  dati   ivi
riportati; 
    b) copia dei contratti con una o  piu'  imprese  ferroviarie  per
servizi di trasporto intermodale o  trasbordato  con  treni  completi
relativi ai trasporti effettuati. 
  2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei  singoli  periodi
di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui  all'articolo
6 e sulla base dei  treni*chilometro  effettivamente  realizzati  nel
periodo incentivato. 
  3. L'Amministrazione da' comunicazione ai  singoli  interessati  in
ordine all'ammontare del contributo  agli  stessi  spettante  tramite
posta elettronica certificata e attiva successivamente  i  pagamenti,
secondo la disponibilita' di cassa. 
  4. Ai fini del monitoraggio, di quanto  previsto  dall'articolo  6,
comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dalla
scadenza  dell'ultimo  periodo  incentivato,   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche  tramite  accesso   diretto
all'apposito  sistema  informativo  del  gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale,  verifica  il  mantenimento  del  volume   di
traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi  di
erogazione del contributo. 
  5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono  al  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9,  comma  4,  entro  sessanta  giorni  dal  termine  di
scadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi  alla  scadenza
dell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e per
due periodi consecutivi: 
    a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodici
mesi soggetto a monitoraggio; 
    b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini del
monitoraggio. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per  il
tramite soggetto gestore incaricato delle attivita'  di  istruttoria,
gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formato
elettronico  i  modelli  utili  per  la  raccolta  dei  dati  per  il
monitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo. 
 
                               Art. 14 
                       Recupero dei contributi 
  1. Nei casi di revoca del  contributo  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai  contributi  per  alcun
periodo di incentivazione ed e' tenuto  alla  restituzione  integrale
del contributo eventualmente gia' percepito. 
  2. Negli altri casi di mancato rispetto delle  condizioni  previste
dal presente regolamento e degli impegni assunti per  la  concessione
del contributo, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso  nonche'
al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto  della
quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo
11. 
  3. All'esito del  monitoraggio,  in  caso  di  mancato  adempimento
all'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro  mesi  successivi
al triennio di  incentivazione  il  volume  di  traffico  ferroviario
raggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  procede
ad un  recupero  dei  contributi  erogati  per  l'intero  periodo  di
incentivazione, in misura  pari  alla  percentuale  di  riduzione  di
traffico riscontrata in sede di verifica. 
  4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato  secondo   le   indicazioni   fornite   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
                               Art. 15 
                              Controlli 
  1. Il Ministero effettua controlli, anche  a  campione,  in  ordine
alla  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  e  delle  informazioni
prodotte dalle imprese utenti e dalle  imprese  ferroviarie  ai  fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.  A  tale
fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' acquisire
informazioni presso  ogni  altra  Amministrazione  pubblica,  nonche'
effettuare verifiche, ispezioni e controlli  anche  mediante  accesso
diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie
e puo', altresi', acquisire, anche presso  terzi,  la  documentazione
inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai  fini  di
verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,
sia accertata la non veridicita' delle  informazioni  prodotte  dalle
imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 75 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo  76  del  medesimo   decreto   del   Presidente   della
Repubblica. 
 
                               Art. 16 
                            Norme finali 
  1. L'accesso ai  contributi  di  cui  al  presente  regolamento  e'
consentito alle imprese aventi sede legale in Italia  e  negli  altri
Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocita',
anche alle imprese aventi sede in Svizzera. 
  2. Tutta la documentazione che  le  imprese  devono  presentare  ai
sensi e per i fini del presente regolamento deve  essere  redatta  in
lingua italiana ovvero corredata  di  traduzione  giurata  in  lingua
italiana. 
  3.  Le  imprese  hanno  l'obbligo  di  fornire,  anche  in  formato
elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto,  secondo
i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvede  a
trasmettere al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su  base
annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure  adottate
con il presente decreto. 
 
                               Art. 17 
       Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria 
  1. Il presente regolamento  e'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. Agli adempimenti di cui al presente  regolamento,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 14 luglio 2017 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                              e dei trasporti         
                                                   Delrio             
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 3345